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RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO

I TITOLI FINALI DI SCUOLA SUPERIORE OTTENUTI ALL’ESTERO

possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:

dichiarati equipollenti dallo Stato italiano a tutti gli effetti di legge, purche’ il richiedente sia cittadino dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario che abbia acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione;

riconosciuti dallo Stato italiano ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento o nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle Camere di Commercio, per tutti i cittadini stranieri;

riconosciuti dallo Stato italiano al fine di partecipare a pubblici concorsi, solo se il richiedente e’ cittadino dell’Unione Europea;

riconosciuti dalle Universita’ italiane al fine dell’accesso agli studi universitari, per tutti i cittadini stranieri.

I TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI ALL’ESTERO

possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:

dichiarati equipollenti dalle Universita’ italiane con i corrispondenti titoli accademici italiani;

riconosciuti dalle Universita’ italiane al fine dell’accesso agli studi universitari di 2 e 3 livello.

I TITOLI DI DOTTORATO CONSEGUITI ALL’ESTERO A SEGUITO DI STUDI E RICERCHE A LIVELLO UNIVERSITARIO AVANZATO

possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:

legalmente riconosciuti dallo Stato italiano come equipollenti a un Dottorato di Ricerca italiano, purche’ il richiedente sia cittadino dell’Unione Europea.

I TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E NEI PAESI EXTRACOMUNITARI

possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:

riconosciuti dallo Stato italiano ai fini dell’esercizio della professione relativa in Italia;

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