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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ricongiungimento familiare: che cos’è

Lo straniero che possiede il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, asilo, protezione sussidiaria, motivi religiosi o familiari, può chiedere il ricongiungimento familiare con i parenti residenti all’estero.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di:

  • svolgere lavoro subordinato o autonomo;
  • iscriversi alle liste di collocamento;
  • accedere ai servizi assistenziali;
  • iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale.

Ricongiungimento familiare: chi ne ha diritto

I destinatari del ricongiungimento familiare sono i seguenti:

  • coniuge (o partner unito civilmente) – non legalmente separato – di età non inferiore ai 18 anni;
  • figli minori;
  • figli maggiorenni a carico con invalidità totale;
  • genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute;
  • genitore naturale, se il richiedente è minorenne e regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.

 Ricongiungimento familiare: i requisiti

Per ottenere il ricongiungimento familiare è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
  • reddito minimo annuo che deve derivare da fonti lecite e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare da ricongiungere.

Per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio.

Per il minorenne titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento dei 18 anni, il titolo di soggiorno potrà essere rinnovato per la stessa durata di quello del genitore, a condizione che vengano rispettati i requisiti sopra indicati.

Ricongiungimento familiare: come richiederlo

Per presentare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina, che provvederà all’invio allo Sportello unico per l’immigrazione di competenza. Il nulla osta dovrà poi essere presentato dai familiari all’estero al Consolato italiano competente, per la richiesta del visto di ingresso.

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