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PREVIDENZA SOCIALE E ASSISTENZA SANITARIA

Stranieri in Italia: previdenza

Il lavoratore straniero, che ha un regolare rapporto di lavoro in Italia, ha diritto allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per i lavoratori italiani. Per tutelare chi ha svolto parte della propria attività all’estero, l’Italia ha stipulato numerose convenzioni internazionali di sicurezza sociale, alcune delle quali con Paesi di immigrazione (a esempio con Capoverde, Tunisia e Turchia).

I lavoratori di Paesi extra-comunitari, assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono ottenere, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema contributivo al compimento dell’età richiesta dalla legge, anche se non hanno maturato 20 anni di contributi. Devono invece soddisfare tale requisito coloro che sono stati assunti prima del 1° gennaio 1996.

Stranieri in Italia: assistenza sociale

Chi ha il permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti può ottenere le prestazioni economiche di natura assistenziale come l’assegno di maternità e l’assegno sociale, per cui viene richiesto il requisito di soggiorno legale e continuato in Italia da almeno 10 anni.

Per quanto riguarda l’invalidità civile, tutti gli stranieri titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno, hanno diritto alle seguenti prestazioni:

  • indennità di accompagnamento;
  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile di invalidità;
  • indennità di frequenza;
  • pensione e indennità di comunicazione per i sordi;
  • pensione e indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
  • pensione e indennità per i ciechi parziali.

L’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori può essere richiesto al Comune di residenza, anche dai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea o di carta di soggiorno permanente.

Iscrizione al servizio sanitario nazionale per stranieri

L’iscrizione al servizio sanitario nazionale è obbligatoria per lo straniero:

  • soggiornante per lavoro subordinato, autonomo, in attesa di occupazione;
  • soggiornante per motivi familiari;
  • soggiornante per asilo politico o umanitario;
  • soggiornante per attesa adozione o affidamento;
  • soggiornante per acquisizione della cittadinanza italiana.

L’iscrizione comporta gli stessi diritti e doveri del cittadino italiano.

L’iscrizione al servizio sanitario nazionale è volontaria per:

  • i genitori ricongiunti ultrasessantacinquenni, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e per avere la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale. In alternativa è possibile attivare un’assicurazione sanitaria;
  • i cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a 3 mesi, che non rientrano nelle categorie precedenti, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico.

Se lo straniero non è iscritto al servizio sanitario nazionale deve pagare, per l’assistenza sanitaria, le tariffe previste dalle Regioni, salvo quanto previsto in materia sanitaria da accordi o convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.

Assistenza sanitaria per gli stranieri irregolari

Gli stranieri irregolari possono accedere alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie e infortuni, e ai programmi di medicina preventiva.

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