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PERMESSO DI SOGGIORNO

Permesso di soggiorno: che cos’è e come richiederlo

Il permesso di soggiorno è un documento che attesta la regolarità della presenza dello straniero in Italia. Il permesso è rilasciato, su presentazione del visto di ingresso e altri documenti, per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, per ricongiungimento familiare, studio, cure mediche, richiesta di asilo, etc. Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell’assistenza sanitaria, dell’alloggio, dello studio e di tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale.

Chi rilascia il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per soggiorni in Italia superiori a 3 mesi.

Anche ai minori stranieri (0-18 anni) viene rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo.

Durata del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno dipende dal motivo dello stesso, ad esempio dalla durata del rapporto di lavoro o del permesso del familiare che provvede al mantenimento. Il documento è generalmente rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.

Rinnovo del permesso di soggiorno

È necessario chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno almeno 60 giorni prima della scadenza ed è consentito eccezionalmente fino a 60 giorni dopo.

L’accordo di integrazione: che cos’è

Gli stranieri che hanno più di 16 anni di età e che richiedono un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno, all’ingresso in Italia, devono sottoscrivere l’accordo di integrazione.

L’accordo impegna lo straniero ad aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e a partecipare a iniziative di integrazione, per acquisire la conoscenza della lingua italiana, conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e i principali aspetti della vita civile in Italia (la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro, gli obblighi fiscali) e per adempiere all’obbligo di istruzione per i figli minori.

A tal fine il cittadino straniero può seguire gratuitamente una sessione di formazione civica, presso lo Sportello unico sull’immigrazione (Sui) della prefettura.

Durata dell’accordo di integrazione

L’accordo di integrazione è articolato per crediti, la durata è di 1 o 2 anni, in base alla tipologia del permesso richiesto; all’atto della sottoscrizione allo straniero sono assegnati 16 crediti. A 1 mese dalla scadenza dell’accordo, lo Sportello unico per l’immigrazione verifica gli impegni assunti dal cittadino straniero e procede, a seguito dell’esame della documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita d’ufficio, all’estinzione dell’accordo se i crediti raggiunti sono pari o superiori a 30. Se i crediti totali accumulati sono compresi tra 1 e 29, è prevista la proroga dell’accordo di integrazione per 1 anno; se invece sono pari o inferiori a 0 viene decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del rinnovo ed espulsione dello straniero dall’Italia. E’ prevista la perdita integrale dei crediti in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei figli minori con conseguente risoluzione dell’accordo per inadempimento.

Non devono sottoscrivere l’accordo di integrazione:

  • gli stranieri affetti da patologie, da disabilità che limitano gravemente l’autosufficienza o da determinate gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale;
  • i minori non accompagnati o sottoposti a tutela e le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, che sono però tenuti a completare un proprio progetto di integrazione sociale e civile;
  • gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi di famiglia, i titolari di permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Ue o di altro permesso di soggiorno che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

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