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PROTEZIONE NTERNAZIONALE

Protezione internazionale: chi può richiederla?

Chi si trova fuori dal proprio Paese d’origine perché fugge da persecuzioni e torture o dalla guerra può chiedere la protezione internazionale allo Stato italiano.

Protezione internazionale: la domanda

La domanda di protezione internazionale va presentata in questura o alla polizia di frontiera; in attesa della decisione della Commissione territoriale competente, la questura rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che dura 6 mesi (rinnovabili) e consente di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale.

Se la Commissione territoriale non ha ancora preso una decisione quando il permesso del richiedente asilo sta per scadere, l’interessato può chiedere il rinnovo del permesso.

Status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria

La Commissione territoriale può riconoscere:

  • status di rifugiato – si applica alla persona che si trova fuori del Paese d’origine perché ha fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche e non può, o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione del proprio Paese.

In questo caso, la questura rilascia il permesso di soggiorno per asilo politico (protezione internazionale);

  • protezione sussidiaria –  si applica se il richiedente non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, a condizione che sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine o dove aveva dimora abituale, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno e non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio Paese.

In questo caso la questura rilascia il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (protezione internazionale).

Il “decreto sicurezza” ha abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In alternativa al riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, la questura può rilasciare – a seguito della valutazione della Commissione territoriale – un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Inoltre, a garanzia di situazioni particolarmente meritevoli di tutela, sono previsti altri tipi di permesso di soggiorno per:

  • motivi di protezione sociale;
  • vittime di violenza domestica;
  • vittime di sfruttamento lavorativo;
  • cure mediche;
  • calamità;
  • atti di particolare valore civile.

Per la richiesta di ricongiungimento familiare a favore dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica e dell’idoneità dell’alloggio.

Protezione internazionale e permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

I beneficiari della protezione internazionale, cioè gli stranieri che hanno avuto il riconoscimento dello status di rifugiato o che sono titolari del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, potranno richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ottenibile dopo 5 anni di permanenza in Italia, calcolati a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo:

  • non è richiesta la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, ma va indicato un luogo di dimora;
  • non è previsto lo svolgimento del test di lingua italiana, obbligatorio invece per i familiari che richiedono questo tipo di permesso.
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