I TITOLI FINALI DI SCUOLA SUPERIORE OTTENUTI ALL’ESTERO
possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:
dichiarati equipollenti dallo Stato italiano a tutti gli effetti di legge, purche’ il richiedente sia cittadino dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario che abbia acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione;
riconosciuti dallo Stato italiano ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento o nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle Camere di Commercio, per tutti i cittadini stranieri;
riconosciuti dallo Stato italiano al fine di partecipare a pubblici concorsi, solo se il richiedente e’ cittadino dell’Unione Europea;
riconosciuti dalle Universita’ italiane al fine dell’accesso agli studi universitari, per tutti i cittadini stranieri.
I TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI ALL’ESTERO
possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:
dichiarati equipollenti dalle Universita’ italiane con i corrispondenti titoli accademici italiani;
riconosciuti dalle Universita’ italiane al fine dell’accesso agli studi universitari di 2 e 3 livello.
I TITOLI DI DOTTORATO CONSEGUITI ALL’ESTERO A SEGUITO DI STUDI E RICERCHE A LIVELLO UNIVERSITARIO AVANZATO
possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:
legalmente riconosciuti dallo Stato italiano come equipollenti a un Dottorato di Ricerca italiano, purche’ il richiedente sia cittadino dell’Unione Europea.
I TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E NEI PAESI EXTRACOMUNITARI
possono, sussistendo i requisiti richiesti per legge, essere:
riconosciuti dallo Stato italiano ai fini dell’esercizio della professione relativa in Italia;